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  NUMERO  TRIPLO 06-07-08  DEL  06-07-08-2010  
 
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titolo FOAI
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titolo NORMATIVA REGIONALE
elenco REGIONE DECRETO BUDGET 2008
elenco REGIONE DECRETO REQUISITI U0014
elenco CIRCOLARE N 82378 DEL 10 LUGLIO 2008
elenco DGRL 172 21 MARZO 2008 FINANZIAMENTO EX ARTICOLO 26 ANNO 2008
elenco REGOLAMENTO REGIONALE N 13-2007
elenco DGR 435-2007 APPROPRIATEZZA
elenco DGR 437-2007 TETTI DI SPESA
elenco DGR 433-2007 SOCIO-SANITARIO
elenco DGR 419
elenco DELIBERA 160-07 ADEGUAMENTO L.R. 4/03
elenco ASS. SAN. 47648 DEL 23/10/2002 ESTENSIVA-MANTENIMENTO
elenco DELIBERA REQUISITI MINIMI 2A
elenco DELIBERA REQUISITI MINIMI 1A
elenco REGOLAMENTO REGIONALE N 2 DEL 26/01/2007
elenco CIRCOLARE REGIONALE 34419 DEL 4/04/2003: ATTIVITĄ RIABILITATIVA ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO
elenco MONTINO RIPRISTINO 6% EX ART 26
elenco MONTINO 14 AGOSTO 2009
elenco DECRETO 98 29DIC09 FINANZIAMENTO PREST SAN 2010
elenco DECRETO 95 29DIC09 COMPARTECIPAZIONE SEMI-RES.LE E RES.LE
elenco DECRETO 99 29DIC09 RIPIANAMENTO IKT
elenco DELIBERA 876 NOV09 RIPIANAMENTO PER INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
 
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STATUTO

titolo Michelangelo Chiurchił versione stampabile  
Allegato “B”
Repertorio numero 8.474
Raccolta numero 1.235
Statuto
della
Federazione degli Organismi
per l’Assistenza alle Persone Disabili
Articolo 1

Denominazione e sede

La “FOAI – Federazione degli Organismi per l’Assistenza alle persone disabili”, anche denominata in breve “FOAI”, è un’associazione senza scopo di lucro con sede i Roma, via Sondrio n. 13
Articolo 2

Scopi e attività

La Federazione intende esercitare una funzione di coordinamento, promozione ed integrazione delle attività condotte dai singoli enti associati, allo scopo precipuo di meglio rappresentare i loro interessi nell’ambito dello sviluppo di una cultura di solidarietà ed integrazione delle persone disabili.

A questo scopo la  Federazione potrà dotarsi di ogni strumento utile per rappresentare e tutelare gli interessi della Federazione medesima come quelli di ciascun ente associato, sostenendo le proprie ragioni sia verso singole persone, sia verso organismi pubblici e privati, ivi compresi gli organi delle amministrazioni statali, quelli degli enti locali e degli organismi internazionali – specie quelli dell’Unione europea, - nonché degli organismi sindacali e delle altre associazioni di categoria in vario modo interessate alla tutela dei diritti delle persone disabili.
In particolare, la Federazione intende promuovere un’omogeneità di comportamenti a livello nazionale in ordine alla definizione, programmazione, organizzazione, qualificazione professionali e definizione dei livelli remunerativi del personale addetto allo svolgimento delle attività connesse all’assistenza delle persone disabili, ed in specie degli associati. A questo riguardo la Federazione si propone di promuovere incontri con le autorità competenti o con altri organismi pubblici o privati, avviando opportune procedure che consentano di adottare atti idonei a trovare soluzioni omogenee, eventualmente modificando gli attuali strumenti di concertazione, al fine di garantire la migliore assistenza agli invalidi ed alle altre persone disabili.
La Federazione intende inoltre realizzare una specifica attività di informazione e di divulgazione, sia tra i soci che all’esterno, delle notizie che a diverso titolo possono riguardare l’assistenza alle persone disabili. A questo riguardo, la Federazione potrà dotarsi di una banca dati e degli strumenti informatici e telematici idonei a garantire una continua correlazione tra i soci e lo scambio e l’acquisizione di informazioni utili, avviando anche attività editoriali, con particolare attenzione alle tematiche relative agli indirizzi politici e normativi che, ai diversi livelli di competenza, riguardano la qualità della vita delle persone disabili; alle tematiche relative agli sviluppi scientifici e della ricerca medica in ordine alle diverse patologie invalidanti; alle tematiche connesse alle iniziative intraprese in questi settori dai singoli enti associati o dalla stessa Federazione.
La Federazione intende inoltre promuovere, organizzare, finanziare o partecipare a studi, ricerche, convegni, conferenze, incontri di studio su temi connessi con le finalità statutarie, come anche accettare incarichi per studi, ricerche e consulenze, eventualmente commissionate da singoli soggetti privati o pubblici, ovvero da latri organismi esterni all’associazione, come  anche da uno o più soggetti associati alla Federazione medesima. In particolare, la Federazione intende curare il settore relativo alla formazione ed all’aggiornamento professionale degli operatori a vario titolo coinvolti nell’assistenza alle persone disabili, sia con specifico riferimento alle singole attività professionali sia agli aspetti etici e psicologici connessi con l’assistenza alle persone disabili ed agli invalidi. A questo riguardo la Federazione potrà svolgere attività editoriali o comunque curare la pubblicazione di testi a vario titolo connessi con le finalità statutarie.
I singoli enti associati si impegnano a promuovere, ovvero a coordinare nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, ogni iniziativa utile al raggiungimento di un sempre più elevato livello della qualità della vita delle persone disabili, al fine di favorirne  la migliore integrazione sociale, avviando attività di carattere sociale o sanitario, ovvero socio-sanitario, didattiche, formative, culturali, ed in ogni caso attività che consentano il raggiungimento delle finalità specificate nel presente Statuto.
La Federazione stessa potrà associarsi ad altri organismi, sia pubblici che privati, che a vario titolo e a diversi livelli perseguano finalità istituzionali analoghe alle proprie.
L’elencazione delle attività contenute nel presente articolo ha titolo esemplificativo e non esclude ulteriori attività che si rendessero necessarie o semplicemente opportune per raggiungere gli scopi a loro volta sopra esemplificati. La Federazione potrà svolgere ogni attività amministrativa e gestionale necessaria al perseguimento delle finalità statutarie
Articolo 3

Risorse economiche

La Federazione trae le proprie risorse economiche dalle quote periodicamente versate dai soci; da ogni altro contributo e donazione da chiunque proveniente; dai proventi delle attività economiche eventualmente esercitate nel rispetto delle finalità istituzionali; dai proventi delle attività di convenzionamento, sia con soggetti pubblici che privati.

L’Assemblea dei soci può deliberare la costituzione di un fondo patrimoniale cui iscrivere eventuali beni immobili e quote di beni mobili di proprietà della Federazione, ovvero eventuali fondi di riserva determinati da possibili eccedenze di bilancio, come ogni ulteriore risorsa che l’assemblea dei soci deliberi di iscrivere nel patrimonio.

Articolo 4

Esercizio finanziario e norme contabili

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

La Federazione per ciascun esercizio dovrà dotarsi di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, redatto nelle forme del rendiconto economico, che dovranno essere sottoposti per l’approvazione all’Assemblea dei soci rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 aprile di ciascun anno. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti per far fronte alle spese relative alle attività statutarie.
Articolo 5

Soci

Possono associarsi alla Federazione i soggetti collettivi che, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, svolgono la loro attività istituzionale in favore delle persone disabili mediante l’erogazione di prestazione sanitarie, sociali o socio-sanitarie, purché dai loro Statuti emerga che la garanzia dei diritti delle persone disabili. Prima di chiedere l’ammissione alla Federazione, tali soggetti devono dichiarare di conoscerne lo Statuto e condividerne i contenuti, e devono altresì impegnarsi per iscritto al suo integrale rispetto.

La qualità di socio si acquista con l’ammissione alla Federazione deliberata dal Consiglio federale dietro richiesta scritta da parte del rappresentante dell’organismo interessato, che deve allegare l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente ed ogni altro documento utile alla valutazione della domanda, tra cui le dichiarazione di cui al comma precedente.
Qualora il Consiglio federale neghi a maggioranza l’ammissione di un ente, i consiglieri dissenzienti possono chiedere l’intervento del Collegio di probiviri, che è legittimato a chiedere un riesame della domanda.
L’accettazione della domanda obbliga l’ente associato a farsi rappresentare dalla Federazione nell’ambito delle finalità disposte dal presente Statuto.
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione.
Ogni socio è libero di recedere dalla Federazione in qualsiasi momento, dandone notizia scritta al Consiglio federale.
La decadenza può essere deliberata dal Consiglio federale nei confronti del socio che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre Assemblee dei soci consecutive o non abbia versato la quota associativa per due anni, ovvero nel caso in cui l’ente si sia estinto o abbia cessato di operare.
L’esclusione è deliberata nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l’ammissione, abbia deliberatamente posto in essere comportamenti configgenti con le finalità statutarie, abbia deliberatamente escluso l’adempimento delle decisioni assunte dalla Federazione, ovvero abbia scelto di non farsi rappresentare dalla Federazione nell’ambito delle finalità disposte dal presente Statuto.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può chiedere l’intervento del Collegio dei Probiviri, che deve ascoltarlo e valutarne attentamente le ragioni. Il Collegio dei probiviri può chiedere che il Consiglio federale riesamini la questione, eventualmente obbligandolo a deliberare nel merito indicando maggioranze qualificate.
I socio dimissionario, decaduto o escluso non può pretendere la restituzione delle quote e dei contributi versati a qualsiasi titolo della Federazione
Articolo 6

Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

-          l’Assemblea dei soci;
-          il Presidente nazionale;
-          il Consiglio federale;
-          il Collegio dei revisori dei conti;
-          il Collegio dei Probiviri.
Articolo 7

L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei soci deve riunirsi almeno due volte l’anno, e può riunirsi ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente nazionale deve convocare l’Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta motivata presentata dalla maggioranza dei Consiglieri federali, o da almeno un terzo dei soci, o dal Collegio dei revisori dei conti, o dal Collegio dei probiviri. In questi ultimi casi, l’Ordine del giorno dovrà riguardare esclusivamente l’argomento presentato dai richiedenti.

La comunicazione con cui si convoca l’Assemblea deve essere inviata a ciascun socio, nella persona del rappresentante legale, con mezzi che diano certezza dell’invio e della successiva ricezione, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione, e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di una prima e seconda convocazione, da effettuarsi non prima di 24 ore dalla precedente, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Il Presidente è tenuto a iscrivere all’ordine del giorno eventuali ulteriori argomenti proposti con richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei soci, dei Consiglieri federali e del Collegio di probiviri, di cui darà notizia all’apertura dell’Assemblea stessa.
I soci partecipano alle assemblee nelle persone dei loro rappresentanti legali, o di loro delegati.
L’Assemblea è validamente costituita se in prima convocazione sono presenti, personalmente o mediante delega, la maggioranza dei soci in regola col pagamento delle quote, ovvero se in secondo convocazione sono presenti almeno un terzo dei soci in regola col pagamento delle quote, tra i quali vi siano almeno tre Consiglieri federali. In quest’ultimo caso, non potranno essere trattati argomenti iscritti all’Ordine del giorno secondo la procedure stabilita dal terzo comma del presente articolo.
Si considerano presenti anche i soci che partecipino alla riunione utilizzando lo strumento della teleconferenza.
Ciascun socio può delegare un altro socio a rappresentarlo presso l’Assemblea. Ciascun socio può ricevere non più di due deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente nazionale, ovvero, in sua assenza o in caso di sua espressa rinuncia, da un Consigliere federale eletto a maggioranza dai soci presenti.
Hanno diritto di voto i soli soci in regola col pagamento della quota sociale.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti al momento del voto, senza conteggiare i soci che eventualmente si astengano, purché al momento di ogni singola votazione sia presente un numero di soci sufficiente a rendere valida la riunione.
I voti degli astenuti non si conteggiano ai fini della decisione, ma la loro presenza si conteggia ai fini della verifica del numero minimo di partecipanti alla riunione.
Articolo 8

Compiti dell’Assemblea dei soci

Spetta esclusivamente all’Assemblea dei soci:

-          eleggere tra i soci i membri del Consiglio federale, dopo averne stabilito il numero dei rappresentanti legali o loro delegati;
-          eleggere i Revisori dei conti;
-          eleggere i Probiviri;
-          ascoltare, entro il 30 maggio di ciascun anno, la relazione del Presedente nazionale sull’attività svolta nell’anno precedente, discuterla ed esprimere un proprio parere;
-          ascoltare, entro il 30 novembre di ciascun anno, il programma elaborata dal Presidente nazionale, relativo alle attività per l’anno successivo, discuterlo, eventualmente approvarlo o censurarlo;
-          in caso di censura del programma delle attività future presentato dal Presidente nazionale, spetta all’Assemblea dei soci elaborare il programma delle attività future;
-          esprimere direttive di massima  sulle priorità di cui il programma delle attività future, che possono essere anche predisposte per un arco di tempo superiore all’anno;
-          discutere ed approvare annualmente, entro il 30 novembre di ciascun anno, lo schema di bilancio preventivo predisposto dal Presidente nazionale sentito il Collegio dei revisori dei conti, approvandolo ovvero apportandovi le eventuali correzioni che si rendessero necessario;
-          ascoltare e discutere ed approvare annualmente, entro il 30 maggio di ciascun anno, il rendiconto economico predisposto schematicamente dal Presidente nazionale sentito il Collegio dei revisori dei conti. L’eventuale mancata approvazione del rendiconto economico da parte dell’Assemblea dei soci per motivi di scarsa trasparenza dell’attività amministrativa dell’attività da parte del Collegio dei probiviri, che dovrà relazionare all’Assemblea stessa entro trenta giorni;
-          deliberare annualmente, su proposta del Consiglio federale, l’importo della quota sociale per l’anno successivo;
-          deliberare la costituzione dei Coordinamenti regionali della Federazione, di cui all’art. 15;
-          esprimere un parere vincolante in ordine all’erogazione di servizi di natura commerciale a favore di terzi;
-          adottare, su proposta del Consiglio federale, un Regolamento applicativo del presente Statuto;
-          fornire l’interpretazione autentica, sentito il parere del Collegio dei probiviri, sull’interpretazione delle norme del presente Statuto o del Regolamento applicativo;
-          modificare il presente Statuto, adottando le necessarie delibere con la maggioranza qualificata richiesta per la prima convocazione;
-          accettare le donazioni di beni mobili ed immobili che superino rispettivamente il valore di lire duecento e cinquecento milioni.
L’assemblea dei soci può inoltre deliberare su ogni ulteriore questione sottoposta alla sua attenzione, e su ogni argomento utile ai fini dell’adempimento delle finalità statutarie.
Articolo 9

Il Presidente nazionale

Il Presidente nazionale è eletto dal Consiglio federale tra i suoi membri. La sua carica dura tre anni e scade con lo scadere dell’ufficio di consigliere federale. Ciascun Presidente nazionale può essere eletto più volte, anche consecutivamente.

Egli è il rappresentante legale della Federazione, ed è perciò autorizzato a riscuotere da amministrazioni e enti pubblici e da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie. Ha inoltre facoltà di nominare propri procuratori nelle liti attive e passive della Federazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio federale, può delegare ad un Consigliere federale i propri poteri, in tutto o in parte, eccetto quelli che la legge espressamente gli riserva; quando lo ritenga utile ai fini del perseguimento delle finalità statutarie, può invitare alle riunioni del Consiglio federale ed a quelle dell’Assemblea dei soci persone estranee alla Federazione.
Egli, con l’ausilio del Consiglio federale, elabora un programma annuale o pluriennale delle attività della Federazione e una relazione annuale sulle attività svolte, da presentare periodicamente all’Assemblea dei soci nelle forme e con le scadenze stabilite negli articoli precedenti.
Con l’ausilio del Consiglio federale e sentito il Collegio dei revisori dei conti, elabora e presenta annualmente all’Assemblea dei soci uno schema di bilancio preventivo e lo schema del rendiconto economico.
Egli convoca l’Assemblea dei soci almeno due volte l’anno e negli altri casi stabiliti dal primo comma dell’articolo sette.
Egli convoca e presiede il Consiglio federale e svolge ogni ulteriore funzione riservatagli dal presente Statuto.
Egli può accettare di fatto le donazioni di beni mobili di modico valore, salvo che non preferisca chiedere l’accettazione da parte del Consiglio federale.
Articolo 10
Il Vice Presidente nazionale

Il Vice presidente nazionale è eletto dal Consiglio federale fra i suoi membri. La sua carica dura tre anni e scade con lo scadere dell’ufficio di consigliere federale. Ciascun consigliere può ricoprire più volte, anche consecutivamente, la carica di Vice presidente nazionale.

Egli coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, e lo sostituisce quando gli viene richiesto dal Presidente stesso,  ovvero in caso di impedimento di quest’ultimo a svolgere le sue funzioni.
Articolo 11

Il Consiglio federale

Il Consiglio federale è composto da almeno cinque membri e non più di nove, tutti eletti dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio federale viene rinnovato ogni tre anni. Ciascun socio può essere chiamato più volte, anche consecutivamente a ricoprire la carica di consigliere federale.

Le riunioni del Consiglio federale sono convocate dal Presidente nazionale ogni volta che questi lo ritenga opportuno, ovvero ogni volta che lo richiedano la metà dei membri, il Collegio dei revisori dei conti o il Collegio dei probiviri.
La comunicazione della convocazione della riunione deve essere effettuata mediante avviso personale da recapitarsi a ciascun Consigliere federale almeno sette giorni prima della riunione stessa, e deve indicare la data, l’orario, il luogo della riunione e l’Ordine del giorno degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza e con l’accordo di tutti i membri, la convocazione può essere recapitata in un termine inferiore a sette giorni.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente nazionale, ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice presidente, e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere federale più anziano d’età.
Le deliberazioni sono assunte sempre con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto degli astenuti non si conteggia.
I consiglieri che, senza giustificato motivo, manchino di partecipare a tre riunioni consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e devono essere sostituiti alla prima occasione utile.
Il Consiglio federale:
-          elegge, tra i suoi membri, il Presidente nazionale, il Vice presidente e il Segretario generale della Federazione;
-          stabilisce se affidare le funzioni di tesoriere  al Segretario generale o ad altro Consigliere federale;
-          coadiuva il Presidente nazionale nell’amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione e nell’adempimento dei suoi obblighi statutari;
-          può assegnare a singoli soci, o soggetti esterni, specifici incarichi utili per lo svolgimento delle attività sociali o per l’espletamento di compiti particolari;
-          propone annualmente all’Assemblea dei soci l’ammontare della quota sociale;
-          delibera sull’ammissione e l’esclusione dei soci, prende atto della loro decadenza e del loro recesso;
-          propone all’Assemblea la costituzione dei coordinamenti regionali della Federazione, di cui all’art. 15;
-          istituisce eventuali uffici di rappresentanza all’estero presso organismi internazionali;
-          accetta le donazioni di beni immobili di valore inferiore a cinquecento milioni e le donazioni di beni mobili inferiori a duecento milioni e non di modico valore;
-          esegue le delibere assembleari;
-          svolge tutte le ulteriori funzioni previste dal presente Statuto.
Il Consiglio federale può costituire al suo interno un Comitato esecutivo con il compito di eseguire le delibere del Consiglio federale e vigilare sull’attuazione delle delibere la cui esecuzione è demandata ad altri organi o soggetti
Articolo 12

Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei soci.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il proprio Presidente, che convoca le riunioni e cura la redazione e la conservazione dei verbali.
I membri del Collegio rimangono ciascuno in carica per tre anni e sono più volte rieleggibili.
I revisori dei conti non soci, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio federale.
Il Collegio dei revisori dei conti:
-          verifica la legittimità statutaria e la congruità economica della gestione della Federazione;
-          controlla le scritture contabili e l’andamento amministrativo della Federazione;
-          esprime il proprio parere sullo schema del bilancio preventivo e del rendiconto economico;
-          verifica la corretta tenuta dei libri sociali.
Articolo 13

Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci. Ciascuno di loro dura in carica un quinquennio, e può essere più volte rieletto.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il proprio Presidente, che ha il compito di convocare le riunioni del Collegio, curando la redazione e la conservazione dei verbali.
Il Collegio ha il compito di comporre, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli Organi della Federazione o tra questi e i soci, ovvero tra i soci.
Ha inoltre il compito di decidere in merito ai ricorsi eventualmente presentati per il diniego della richiesta di ammissione alla Federazione e di fornire i pareri richiesti dagli Organi della Federazione. In caso di richiesta arbitrale, il Collegio decide, a maggioranza dei presenti, con lodo scritto e motivato senza obbligo di forma e di procedura.
Ove si tratti dell’esclusione di un socio o di un altro giudizio di natura disciplinare, il Collegio deve ascoltare l’interessato, contestandogli per scritto gli addebiti rilevati e concedendogli il tempo e le facoltà di presentare le sue difese in forma scritta o orale.
I membri del Collegio dei probiviri non soci, hanno diritto di partecipare all’Assemblea dei soci e possono chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio federale.
Articolo 14

Gratuità delle prestazioni

I soci che occupano cariche nella Federazione, prestano la loro opera a titolo completamente gratuito, salvo diversa deliberazione dell’assemblea ordinaria dei soci, la quale delibera con la maggioranza qualificata richiesta per la prima convocazione. Eventuali proventi derivanti dalle attività della federazione non potranno in nessun caso essere divisi fra gli associati anche attraverso forme indirette.

Articolo 15

Coordinamento regionali

Al fine di meglio perseguire gli scopi statutari, la Federazione ritiene indispensabile, ove possibile, ricorre alla costituzione di coordinamenti territoriali.

Dietro domanda di almeno tre soci operanti in una stessa Regione, e qualora il Consiglio federale ne ravvisi l’opportunità, l’Assemblea dei soci può deliberare la costituzione di sezioni territoriali, vincolando i soci residenti nel territorio della Regione in questione a promuovere attività di coordinamento delle loro attività secondo lo spirito ed in conformità alle norme del presente Statuto.
Articolo 16

Durata, scioglimento e rinvio

La Federazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento può essere deliberato solo dall’Assemblea dei soci, che deve provvedere contestualmente a nominare uno o più liquidatori indicando espressamente i soggetti, scelti fra gli enti e le associazioni senza fini di lucro che oprano in favore delle persone disabili, ci destinare il patrimonio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dalle norme che verranno successivamente emanate nella forma di un Regolamento applicativo, si rinvia alle vigenti norme di legge.

 
 
 
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